Art. 85-ter
Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 e' di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.
Testo vigente dal 14 giugno 1997, tuttora in vigore · versione 21 su Normattiva