Art. 90
[1]Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
- 1)il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
- 2)la data dell'anno di produzione della fotografia;
- 3)il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
[2]Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non e' considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva