Art. 96
[1]Il ritratto di una persona non puo' essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
[2]Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 93.
Testo vigente dal 16 luglio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva