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Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui agli allegati A, B e C alla presente legge, e' riconosciuto il titolo di medico e di medico specialista ed e' consentito l'esercizio dell'attivita' professionale di medico. L'uso di tali titoli, e delle relative abbreviazioni e' consentito sia nella lingua dello Stato di origine o di provenienza, sia nella lingua italiana, in conformita' alle corrispondenze dei titoli stessi enunciate negli allegati A, B e C. Gli elenchi di cui agli allegati alla presente legge saranno modificati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, in conformita' alle direttive comunitarie.

Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;217~art1 · fonte su Normattiva