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I medici cittadini italiani che si trasferiscono in uno dei Paesi membri delle Comunita' europee possono, a domanda, conservare l'iscrizione nell'ordine provinciale italiano di appartenenza ovvero chiedere l'iscrizione nell'albo dell'ordine dea modici di Roma.

Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;217~art10 · fonte su Normattiva