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Ai fini dell'esercizio della professione di medico in altri Paesi delle Comunita' europee da parte di medici cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati:

  • a)certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati A, B e C rilasciati rispettivamente, quelli di cui all'allegato A dalla commissione o dal rettore dell'universita', gli altri dal rettore dell'universita';
  • b)certificato di buona condotta;
  • c)certificato di iscrizione all'albo rilasciato dall'ordine dai medici della provincia nella quale si e' iscritti;
  • d)certificato comprovante l'effettivo esercizio della professione da parte del cittadino per i periodi richiesti dall'articolo 15, primo e secondo comma, rilasciato dal Ministero della sanita'.

Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 23 febbraio 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;217~art11 · fonte su Normattiva