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Le autorita' che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di medico in un altro Stato membro delle Comunita' europee, sono tenute a confermarne l'autenticita'; il rettore dell'universita' conferma l'autenticita' dei certificati e dei diplomi di abilitazione all'esercizio professionale e dei diplomi di specializzazione. Il Ministero della sanita', per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel piu' breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorita' nazionali. A tal fine gli ordini dei medici danno comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;217~art12 · fonte su Normattiva