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Le modifiche degli statuti delle scuole di specializzazione annesse alle facolta' di medicina e chirurgia delle universita', necessarie per l'esecuzione della normativa comunitaria, possono essere disposte anche se' non siano trascorsi tre anni accademici dall'approvazione o dall'ultima modificazione degli statuti stessi.

Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;217~art14 · fonte su Normattiva