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I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria, vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:
- a)attestano una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990;
- b)danno diritto all'esercizio dell'attivita' di medico in tutto il territorio della Germania alle stesse condizioni dei titoli rlasciati dalle autorita' competenti tedesche specificati negli allegati;
- c)sono corredati di un certificato rilasciato dalle autorita' competenti tedesche attestante che i loro titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in Germania alla professione di medico per un periodo di almento tre anni consecutivi nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato. 2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano una formazione di medico specialista acquisita dai cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che non risponde alle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria vengono assimilati a quelli che le soddisfano se:
- c)sono corredati di un certificato, rilasciato dalle autorita' competenti tedesche, attestante l'esercizio, in qualita' di medico specialista, dell'attivita' di cui trattasi per un periodo equivalente al doppio delle differenze tra la durata minima di formazione prevista dalla normativa comunitaria e quella acquisita nel territorio tedesco
Testo in vigore dal 25 giugno 1994 al 22 dicembre 2008
