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Nei confronti dei sanitari cittadini degli altri Stati membri in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge e non rispondenti all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a)ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione di servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dall'autorita' competente, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attivita' per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
  • b)ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorita' competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attivita' per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato D. Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato D per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza di cui alla precedente lettera b) e' determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei titoli I e II della presente legge.

Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 23 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;217~art15 · fonte su Normattiva