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Nei confronti dei medici cittadini di un Paese comunitario in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine, e provenienza, che comprovino una formazione ultimata prima del 20 giugno 1975, ovvero (...) non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a)ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorita' competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attivita' per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;
  • b)ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorita' competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attivita' per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la durata minima di formazione prevista dall'allegato D. (( c) la formazione deve essere stata iniziata anteriormente al 1 gennaio 1981 per la Grecia, al 1 gennaio 1986 per la Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri Stati membri)). Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato D per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza di cui alla precedente lettera b) e' determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato.

Testo in vigore dal 25 giugno 1994 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;217~art15 · fonte su Normattiva