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I cittadini degli altri Stati membri che chiedano uno dei diplomi o titoli di formazione di medico specialista, che non figurano fra le specializzazioni di cui agli allegati B e C o che, pur menzionati in essi, non sono rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle scuole di specializzazione funzionanti nelle universita' degli studi italiane alle stesse condizioni degli aspiranti cittadini italiani. Nel caso in cui i cittadini degli Stati membri, che intendano ottenere uno dei diplomi o titoli di cui al comma precedente, siano gia' in possesso di formazione specialistica risultante da un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciati dall'autorita' competente dello Stato membro di origine o di provenienza, le scuole di specializzazione, valutati il contenuto e la durata dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli specialistici prodotti, determinano la durata della formazione complementare e le materie su cui essa deve vertere. In tale ipotesi l'ammissione sara' concessa anche in deroga ai limiti dei posti previsti per il corso di specializzazione di cui trattasi.

Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;217~art16 · fonte su Normattiva