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Il Ministero della sanita' comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione. A tal fine l'ordine dei medici da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 22 dicembre 2008
