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I cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee sono ammessi alla prestazione di servizi medici nel territorio dello Stato senza essere tenuti all'iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanita':

  • a)dichiarazione redatta in lingua italiana, a firma dell'interessato, dalla quale risultino la natura della prestazione che si intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;
  • b)certificato della competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attivita' o professione in detto Stato;
  • c)certificati comprovanti il possesso dei diplomi od altri titoli di cui agli allegati A, B e C dei quali l'interessato intende avvalersi per la prestazione dei servizi. In caso di urgenza la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, puo' essere presentata successivamente all'effettuazione delle prestazioni ed entro il termine di quindici giorni. La documentazione prevista dal presente articolo deve essere di data non anteriore di dodici mesi a quella di presentazione.

Testo in vigore dal 29 maggio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;217~art8 · fonte su Normattiva