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Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per i medici cittadini italiani. ((A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni all'Ordine dei medici competente per la iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato)). Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da medici cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, l'ordine dei medici della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanita', che, con decreto motivato, proibisce al sanitario cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni. Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 25 giugno 1994 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;217~art9 · fonte su Normattiva