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Il cittadino degli altri Stati membri, nell'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo precedente, ha gli stessi diritti ed e' soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari stabiliti per gli infermieri professionali cittadini italiani. Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da infermieri professionali cittadini italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'albo professionale, il collegio degli, infermieri professionali della provincia nella quale sono stati commessi gli abusi o le mancanze, comunica immediatamente i fatti al Ministro della sanita' che, con decreto motivato, proibisce all'infermiere professionale cittadino degli altri Stati membri di effettuare ulteriori prestazioni. Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione all'autorita' competente dello Stato di origine o di provenienza, tramite il Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1981 al 25 giugno 1994

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urn:nir:stato:legge:1980-12-18;905~art9 · fonte su Normattiva