Per i procedimenti disciplinari e le relative sanzioni ai veterinari di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni. ((A tal fine il Ministero della sanita' comunica le necessarie informazioni all'ordine dei veterinari competente per l'iscrizione temporanea all'albo o in apposito registro senza oneri per l'interessato.))
Testo vigente dal 25 giugno 1994
