Art. 4Accettazione e deroga della giurisdizione

Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. La giurisdizione italiana puo' essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e' provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. La deroga e' inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art4 · fonte su Normattiva