Art. 11 — Rilevabilita' del difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione puo' essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e' contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana e' esclusa per effetto di una norma internazionale.
Testo vigente dal 3 giugno 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva