[1]Ferme le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato dal R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e relative norme regolamentari, gli affittacamere sono classificati in tre categorie.

[2]La assegnazione ad una categoria e' obbligatoria e dovra' risultare da annotazione scritta sulla autorizzazione di polizia di cui all'art. 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 11 agosto 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1111~art5 · fonte del testo