Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli Enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della Provincia, i quali hanno accettata la classifica, e li trasmettono alla competente autorita' di pubblica sicurezza perche' provveda alla annotazione di cui al precedente art. 5, comma secondo.
Testo vigente dal 11 agosto 1939
