Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli Enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della Provincia, i quali hanno accettata la classifica, e li trasmettono alla competente autorita' di pubblica sicurezza perche' provveda alla annotazione di cui al precedente art. 5, comma secondo.

Testo vigente dal 11 agosto 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1111~art9 · fonte del testo