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Il pagamento del sussidio governativo puo' essere in tutto od in parte sospeso

  • a)quando per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso l'esercizio;
  • b)quando risulti compromessa la sicurezza dell'esercizio o quando questo abbia dato luogo a ripetute e gravi irregolarita', debitamente accertate;
  • c)quando il concessionario non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 21.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art19 · fonte del testo