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Il pagamento del sussidio governativo puo' essere in tutto od in parte sospeso
- a)quando per cause non derivanti da forza maggiore, debitamente accertate, sia in tutto o in parte sospeso l'esercizio;
- b)quando risulti compromessa la sicurezza dell'esercizio o quando questo abbia dato luogo a ripetute e gravi irregolarita', debitamente accertate;
- c)quando il concessionario non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 21.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006
