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I concessionari di autolinee sono tenuti a comunicare immediatamente all'autorita' di vigilanza qualunque incidente si verifichi contro la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio, anche se non ne sia derivato danno alle persone o alle cose.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 30 novembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art30 · fonte del testo