Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata

Art. 36 — IL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

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Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

Testo in vigore dal 30 novembre 1980 al 24 gennaio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 218/1975

    Questione infondata
    17 luglio 1975

    Non sono fondate: a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernente aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea, sollevata dal pretore di Monza con ordinanza 25 febbraio 1972, in riferimento all'art. 112 della Costituzione; b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea e successive modifiche (legge 29 ottobre 1949, n. 826), sollevata dal pretore di Vallo della Lucania con le ordinanze 8 gennaio 1973, in riferimento all'art. 112 della Costituzione. Le contravvenzioni previste dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernono la violazione di provvedimenti dell'autorità amministrativa (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) emanati, nei confronti dei concessionari, nell'esercizio di un autonomo potere disciplinato dalla legge per il perseguimento di un interesse pubblico delimitato e precisato nell'art. 20 legge n. 1822 del 1939 e successive disposizioni della legge medesima. Secondo la disciplina citata (art. 1 legge n. 826 del 1949 e artt. 20, 21, 22, 23 legge n. 1822 del 1939) l'accertamento del fatto è bensì di competenza esclusiva dell'Ispettorato della motorizzazione civile, tuttavia non è escluso che le contravvenzioni possano essere contestate da qualsiasi organo di polizia giudiziaria, spettando peraltro all'autorità giudiziaria di richiedere all'Ispettorato i necessari e dovuti accertamenti a premessa del promovimento dell'azione penale. (Secondo le ordinanze di rinvio dei pretori di Monza e di Vallo della Lucania, l'art. 1, terzo comma, legge 29 ottobre 1949, n. 826 - che ha sostituito l'art. 36, legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea - dispone che "l'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" - violerebbe il principio dell'art. 112 della Costituzione - il quale prescrive che il p.m. ha l'obbligo di iniziare l'azione penale qualunque sia la fonte da cui attinge la "notitia criminis" - laddove, anche nel caso in cui l'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della citata legge n. 1822 del 1939 sia stato effettuato dai carabinieri e riferito al p.m., l'azione penale sarebbe improcedibile).

    Art. 112 cost. · Art. 1 Aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea · Art. 36 Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1949 al 30 novembre 1980. 9 parole tolte.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 OTTOBRE 1949, N. 826

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

    Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione del presente articolo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art36 · fonte del testo