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[1]Con l'entrata in vigore della presente legge restano abrogati:

[2]1° il titolo III, e gli articoli 57, ultimo comma, e 62 del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie approvato con R. decreto 29 luglio 1909, n. 710;

[3]2° la parte III del testo unico delle disposizioni' di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tram-vie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per quanto riguarda gli automobili;

[4]3° la legge 5 ottobre 1920, n. 1459;

[5]4° il R. decreto 24 aprile 1921, n. 671;

[6]5° il R. decreto 7 maggio 1922, n. 705;

[7]6° il R. decreto legge 21 ottobre 1923, n. 2386;

[8]7° il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443;

[9]8° il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 922; ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nei precedenti articoli.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a San Rossore, addi' 28 settembre 1939-XVI1

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - BENNI - GRANDI -DI BEVEL - LANTINI

[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 18 dicembre 1939 al 24 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-09-28;1822~art37 · fonte del testo