Disciplina degli effetti prodotti dal decreto-legge 29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge
Art. 2
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Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali del 23 aprile 1995, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il 13 giorno antecedente la data della votazione.
Testo in vigore dal 5 aprile 1995 al 22 dicembre 2008
