Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

Art. 32 — Disposizioni per la progettazione direzione e collaudo delle opere

Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica Amministrazione, purche' iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il Mezzogiorno.

Testo vigente dal 30 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art32 · fonte su Normattiva