[1]Rientrano nella competenza del tecnologo alimentare:

  • a)lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;
  • b)lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti;
  • e)le operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari;
  • d)le analisi dei prodotti alimentari; l'accertamento ed il controllo di qualita' e di quantita' di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; la definizione degli standard e dei capitolati per i suddetti prodotti. Tali attivita' sono svolte presso strutture sia private che pubbliche;
  • e)le funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate alle lettere a), b), c)

[2]e d);

  • f)la statistica, le ricerche di mercato e le relative attivita' in relazione alla produzione alimentare;
  • g)la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;
  • h)lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilita' ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatoli;
  • i)lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;
  • l)lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilita' ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa, e ristorazione;
  • m)lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari possono altresi' svolgere funzioni di direzione, amministrazione e gcstione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti. Gli iscritti all'albo dei tecnologi alimentari hanno inoltre facolta' di compiere le attivita' di cui al comma 1 anche in settol i diversi, quando tali attivita' siano connesse o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art2 · fonte su Normattiva