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L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione. Le operazioni di cui al precedente comma devono essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validita' di mesi sei e puo' essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati. Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato. E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca. Le norme della presente legge si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Durante il transito e' vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalita' doganali o di polizia. E' vietato altresi' destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro per la sanita', a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui al precedente articolo 41. Le disposizioni dei commi precedenti, ad esclusione del primo, si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art50 · fonte su Normattiva