Art. 55 — Analisi dei campioni
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L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita' ed e' effettuata entro 60 giorni dall'istituto superiore di sanita' a spese dell'importatore. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanita'. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare il campione affidatogli per la custodia.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
