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Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste dal precedente articolo 12 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dall'autorita' sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

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