Art. 62 — Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie
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Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
