Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo' acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato. Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione. il quale, se la sospensione non e' concessa, emette ordine di carcerazione.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art82quater · fonte su Normattiva