capo II — DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE
- Art. 82 — Obbligo di testimoniare
- Art. 82-bis — Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva
- Art. 82-ter — Istanza per la sospensione dell'esecuzione
- Art. 82-quater — Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
- Art. 82-quinquies — (Estinzione del reato. Revoca della sospensione.) 1 Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono. 2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione
- Art. 83 — Mandato di cattura
- Art. 84 — Trattamento dei detenuti abitualmente dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope