Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziairia addetti alle unita' specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anti-crimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e' data immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorita' giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, puo' con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

Testo vigente dal 11 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art84bis · fonte su Normattiva