Art. 85 — Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione
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Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, deve istituire un comitato di studio, di programmazione e di ricerca al fine di porre la scuola, a livello di insegnanti, di alunni e relative famiglie, in grado di attuare una responsabile educazione sanitaria e sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983
