Art. 87 — Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori
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Il consiglio di istituto, nelle scuole medie inferiori e nelle scuole secondarie superiori, in collaborazione con il collegio dei docenti, organizza lezioni e conferenze per i genitori degli alunni sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e sull'azione educativa e sanitaria intesa a difendere i giovani dall'uso delle stesse sostanze. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
