titolo II — DELLE AUTORIZZAZIONI
- Art. 15 — Obbligo di autorizzazione
- Art. 16 — Comunicazione dei decreti di autorizzazione
- Art. 17 — Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
- Art. 18 — Rinnovo delle autorizzazioni
- Art. 19 — Revoca e sospensione dell'autorizzazione
- Art. 20 — Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate
- Art. 21 — Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 22 — Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
- Art. 23 — (Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanita) La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 21, 22 e 80-bis è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione. Il verbale relativo alle operazioni di cui al secondo comma è trasmesso al Ministero della sanità
- Art. 24 — Compiti della commissione
- Art. 25 — Composizione della commissione