Art. 16 — Comunicazione dei decreti di autorizzazione
I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati alla Direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al comando generale della guardia di finanza e al comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. Uguale comunicazione e' effettuata all'ufficio indicato nell'articolo 7. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo vigente dal 3 marzo 1983
