capo I — DELLA VENDITA, DELL'ACQUISTO E DELLA SOMMINISTRAZIONE
- Art. 38 — Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 39 — Buoni acquisto
- Art. 40 — Confezioni per la vendita
- Art. 41 — Modalità di consegna
- Art. 42 — Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dai medici chirurghi
- Art. 43 — Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
- Art. 44 — Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
- Art. 45 — Obblighi del farmacista