Art. 44 — Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 12 a persona minore o manifestamente inferma di mente. Il contravventore alla disposizione del comma precedente e' punito con l'ammenda fino a un milione, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo vigente dal 3 marzo 1983
