titolo XI — INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI
- Art. 95 — Terapia volontaria e anonimato
- Art. 96 — Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
- Art. 97 — Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
- Art. 98 — (Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento) 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge
- Art. 99 — Lavoratori tossicodipendenti
- Art. 100 — Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
- Art. 101 — Prestazioni socio-sanitarie per detenuti
- Art. 102 — (Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero) 1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediatato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi