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[1]Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati, dichiara mobilitati civili gli Enti di diritto o di fatto, comunque costituiti nello Stato, riconosciuti necessari alla vita, alla difesa ed alla efficienza della Nazione in guerra.

[2]Gli stabilimenti ausiliari divengono mobilitati civili in seguito ad ordine emanato dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

[3]La mobilitazione civile puo' essere limitata ad una parte dell'Ente o stabilimento.

[4]Nel decreto del DUCE o nell'ordine del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra deve essere precisato il giorno a partire dal quale l'Ente e' considerato, a tutti gli effetti, mobilitato civile.

Testo in vigore dal 30 maggio 1940 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-24;461~art13 · fonte del testo