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Ogni persona che appartenga o che sia in seguito destinata all'Ente o stabilimento ausiliario dichiarato mobilitato civile, assume la qualita' di mobilitato civile, a tutti gli effetti, e non puo' per nessun motivo abbandonare il servizio senza apposita autorizzazione scritta della competente autorita'.
Testo in vigore dal 30 maggio 1940 al 18 gennaio 1943
