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[1]Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, puo', in qualsiasi momento, con proprio decreto, dichiarare la smobilitazione degli Enti di cui al primo comma dell'art. Per gli stabilimenti ausiliari la smobilitazione si verifica con la revoca dell'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario, da parte del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra.

[2]Con la smobilitazione dell'Ente cessa la qualita' di mobilitato civile del personale dipendente.

[3]Nel decreto di smobilitazione o nella revoca dell'ordine deve essere precisato il giorno a partire dal quale l'Ente e' smobilitato.

Testo in vigore dal 30 maggio 1940 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-24;461~art16 · fonte del testo