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[1]Il personale occorrente agli Enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 21 maggio 1940-XVIII, sull'organizzazione della Nazione per la guerra, per sostituire quello chiamato alle armi o per far fronte a nuovi o maggiori bisogni, viene tratto:

[2]1° dai volontari di ambo i sessi che abbiano i necessari requisiti;

[3]2° dai mobilitabili civili di cui all'art. 3, dando la precedenza ai disoccupati, alle nubili, alle vedove senza prole e alle maritate senza prole, mediante chiamata in servizio, nel caso in cui i volontari non fossero sufficienti.

Testo in vigore dal 30 maggio 1940 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-24;461~art17 · fonte del testo