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[1]Il controllo sull'impiego dei mobilitati civili viene esercitato: 1° dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dai quali dipendono o sono controllati gli Enti presso i quali prestano servizio i mobilitati civili;

[2]2° dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, per i mobilitati civili degli stabilimenti ausiliari.

Testo in vigore dal 30 maggio 1940 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-24;461~art18 · fonte del testo