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[1]Chiunque si' sottragga agli obblighi imposti dall'art. 3 della presente legge e' punito con la reclusione sino ad un anno.

[2]Se il fatto avvenga mediante frode, la pena e' della reclusione da 1 a 5 anni.

[3]Se il fatto avvenga per colpa, la pena e' della reclusione sino a sei mesi o della multa da lire 2000 a lire 10.000.

Testo in vigore dal 30 maggio 1940 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-24;461~art19 · fonte del testo