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Ferme rimanendo le particolari esenzioni stabilite da leggi, convenzioni o trattati, possono essere dispensati dalla prestazione del servizio civile:

  • a)coloro che dimostrino di trovarsi in speciali condizioni di famiglia;
  • b)coloro che dimostrino di trovarsi in condizioni di salute tali da aver bisogno di speciali cure, sino a quando durino tali condizioni;

Testo in vigore dal 30 maggio 1940 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-24;461~art4 · fonte del testo