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[1]Il Governo e' autorizzato a stabilire le professioni e i mestieri che possono dar luogo per il militare chiamato alle armi alla posizione di «comandato in servizio civile».

[2]L'autorita' militare ha la facolta' di comandare militari alle armi al servizio civile nonche' di determinare quali cittadini, anche non militari debbano per la loro specifica competenza essere dichiarati temporaneamente o permanentemente insostituibili negli incarichi da loro ricoperti in tempo di pace.

Testo in vigore dal 30 maggio 1940 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-24;461~art9 · fonte del testo