Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1940 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo e' autorizzato a stabilire le professioni e i mestieri che possono dar luogo per il militare chiamato alle armi alla posizione di «comandato in servizio civile».
[2]L'autorita' militare ha la facolta' di comandare militari alle armi al servizio civile nonche' di determinare quali cittadini, anche non militari debbano per la loro specifica competenza essere dichiarati temporaneamente o permanentemente insostituibili negli incarichi da loro ricoperti in tempo di pace.
Testo in vigore dal 30 maggio 1940 al 18 gennaio 1943
